Quali regole si applicano per l'invio di email pubblicitarie?
Inviare email pubblicitarie senza avere l'autorizzazione da parte del ricevente e' condiderato SPAM.
In parole semplici: è illegale inviare mail a chi non l'abbia esplicitamente richiesto o non lo abbia richiesto alla società che fornisce l'elenco dei contatti, acconsentendo che questa divulghi i suoi dati.Ai sensi delle normative vigenti per inviare messaggi promozionali o pubblicitari occorre acquisire prima espressamente il consenso all'invio tramite il meccanismo dell' "Opt-in".
"Opt-in" indica l'azione di un navigatore che, spontaneamente e volutamente, richiede l'invio di posta elettronica sottesa a una o più tipologie di argomenti.
Esemplificando: un utente, visitando un sito di un'azienda che tratta accessori per computer, fa click su un collegamento che dice - "Se confermo l'ordine entro tot ore inviatemi la Vostra brochure ufficiale in formato PDF". L'utente ha dato il permesso d'inviargli UN determinato messaggio. Se l'azienda intendesse inviargli *ULTERIORI* messaggi, dovrà attendere che l'utente manifesti esplicitamente il suo consenso.
Nel caso in cui l'azienda inviasse senza esplicito consenso un nuovo messaggio promozionale, riportando (in testa o in calce al documento) una frase del tipo: "Riceve questo messaggio perchè iscritto alla nostra lista clienti. Qualora volesse __ ricevere ulteriori messaggi clicchi sul collegamento seguente...", il messaggio rientrerebbe nella categoria degli "Opt-out".
Se si aggiungesse un semplice "non" tra le parole "volesse" e "ricevere" nella frase riportata in esempio, l'utente avrebbe tutto il diritto di considerarsi vittima di Spamming.
Tra gli Opt-out più frequenti ci sono quei messaggi che vengono inviati ad un indirizzo di posta elettronica per il solo fatto che tale indirizzo è reperibile on-line (ad es. su una pagina web, su un forum...).
La reperibilità di un indirizzo e-mail NON autorizza l'uso del contatto telematico per l'invio di messaggi che eludano le ragioni per cui l'indirizzo è reperibile on-line.
Il Garante per la Privacy ha preso una netta posizione riguardo a questo argomento, lasciando ben poco spazio di manovra alle menti creative alla ricerca di contestabili escamotage: "Questa Autorità si è pronunciata più volte in materia ribadendo che la circostanza che gli indirizzi di posta elettronica possano essere reperiti con una certa facilità in Internet non comporta il diritto di utilizzarli liberamente per inviare messaggi pubblicitari (cfr., tra l'altro, la decisione dell'11 gennaio 2001 - in Bollettino del Garante n. 16)... Rif. "Regole per un corretto invio delle e-mail pubblicitarie" [vedi link: http://www.garanteprivacy.it/garante/document?ID=29840]
I Messaggi pubblicitari possono essere suddivisi in due grandi Gruppi di riferimento: B2B (Business To Business) e B2C (Business To Consumer).
- B2B - Scambio e/o Vendita di prodotti, servizi, informazioni tra Aziende.
- B2C - Vendita di prodotti, servizi, informazioni tra Aziende e Consumer.
- dove per Consumer si intendono individui singoli o nuclei familiari fruitori finali del bene/servizio
acquistato: non impiegati nella produzione di altri beni produttiviIl B2B offre aperture maggiori rispetto ad azioni rivolte verso soggetti privati. In particolare si fa riferimento alla possibilità d'invio di "Primi Contatti" sviluppati allo scopo di richiedere l'autorizzazione all'invio di una determinata comunicazione commerciale.
In questo contesto il "Primo Contatto", vale a dire la richiesta di consenso, deve essere costruito in modo tale da fornire tutti i dettagli dell'Azienda proponente (eventuale marchio, recapiti telefonici, indirizzo, breve descrizione etc.) e NON deve contenere:
* dettagli sui prezzi di prodotti/servizi
* fotografie relative alla promozione
* spot pubblicitariE' invece possibile inserire un link, per permettere al destinatario di valutare l'affidabilità e la competenza del mittente, anche indirizzato alla pagina del prodotto/servizio promosso.
Per le comunicazioni B2C il discorso è diverso: i "Primi Contatti" vengono catalogati semplicemente come messaggi non sollecitati (Opt-out/SPAM). In breve, per essere veramente "in regola" occorre chiedere ai destinarari "SE" desiderano ricevere informazioni pubblicitarie e raccogliere puntualmente le loro specifiche manifestazioni di consenso. Non e' lecito pertanto inviare il messaggio senza lo specifico consenso, anche se si lascia la possibilita' ai destinatari di cancellarsi dalla newsletter.
I riferimenti legislativi relativi all'invio di messaggi di posta elettronica pubblicitari sono disponibili sul sito del Garante della Protezione dei Dati Personali www.garanteprivacy.it
- Comunicato stampa - 03 settembre 2003
Lo spamming a fini di profitto è un reato
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=272444
- Parere - 29 maggio 2003 [doc. web n. 29840]
Spamming. Regole per un corretto invio delle e-mail pubblicitarie - Provvedimento generale
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=29840