Obbligo, per le imprese individuali, di comunicare la propria PEC al Registro delle Imprese

L
'art. 5 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 ("Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 19/10/2012) in vigore dal 20/10/2012, ha esteso alle imprese individuali l'obbligo di comunicare, per la sua iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) al Registro delle Imprese.

Pertanto, dal 20 ottobre 2012, tutte le domande di nuova iscrizione di impresa individuale al Registro Imprese, dovranno obbligatoriamente contenere la comunicazione dell'indirizzo P.E.C. dell'impresa.

Le imprese individuali, attive e non soggette a procedure concorsuali, già  iscritte nel Registro delle Imprese prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto legge, dovranno provvedere all'iscrizione del proprio indirizzo P.E.C. entro e non oltre il 31/12/2013.

Il deposito è esente dall'imposta di bollo e da diritti di segreteria.
Dal 1° gennaio 2014 il Registro delle Imprese, in mancanza della comunicazione della propria P.E.C. da parte delle suddette imprese, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del citato decreto, sospenderà  per tre mesi ogni domanda di iscrizione da queste presentate, in attesa che la stessa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa.

In Italia ci sono 4,5 milioni di imprese, di queste quasi 2/3 sono imprese  individuali (quindi 3 milioni).  Fonte: sito INAIL - Report dell'ISTATdel 5 giugno 2012



Gazzetta Ufficiale: http://www.gazzettaufficiale.it/moduli/DL_181012_179.pdf



Friday, January 18, 2013

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